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Integralismo cattolcio asburgico

 

INTRODUZIONE


 

La nuova Europa


La Storia, nel suo incessante agitarsi di popoli, sembra oscillare perennemente tra due forme di governo: quella imperiale e quella nazionale.

La prima ha connotati universalistici, multinazionali e multireligiosi; la seconda è quasi sempre caratterizzata da una forte identità etnica, da una omogeneità linguistica, religiosa e culturale che segue una visione di nazione quale forma “d’arme, di lingua/,d’altare, di memorie, /di sangue e di cor” come scrisse Alessandro Manzoni.

Le due guerre mondiali hanno rivelato all’Europa in modo drammatico i limiti dello Stato-nazione, forma che pure si era dimostrata un motore potente per la crescita e la modernizzazione.

È dopo l’ultima catastrofe mondiale del 1939-45 che i paesi europei, superando i loro particolarismi, hanno incominciato a lavorare per edificare una casa comune.

Per Ulrich Beck1 è proprio uno Stato trasnazionale e cooperativo la via d’uscita e la salvezza dalla crisi dell’ entità “nazione” che si è aggravata con la globalizzazione.

Sulla stessa linea d’onda è Robert Cooper2 che in La fine delle nazioni ordine e caos nel XXI secolo, suggerisce quale rimedio per il disordine mondiale la forma dell’imperialismo benefico.

Cooper divide i paesi in premoderni, ossia quelli sempre sull'orlo del fallimento; moderni, cioè quelli che perseguono sempre e comunque i propri interessi; postmoderni, ovvero quelli che mettono al primo posto la cooperazione e la legge.

L’Europa oggi apparterebbe a quest’ultima categoria.


 

L’Europa alla ricerca di un’anima


 

Il viaggio verso l’unità dei popoli europei è stato molto tempestoso. Nel 2003 l’approdo è stato possibile perché questa volta l’adesione alla UE da parte dei suoi membri è stata volontaria. Nessun paese guida, investito da una sacra missione, ha imposto come per il passato l’unità agli altri con la forza delle sue armi.

L’altra novità è che l’ideologia in nome della quale l’Europa oggi giustifica e garantisce la sua unione non è più la religione cristiana. Anzi il cristianesimo non è neppure citato nella Carta Costituzionale e l’esclusione ha provocato un acceso dibattito.

Una seppur rapida carrellata delle esperienze posteriori alla caduta dell’impero romano dimostra che il messaggio evangelico, nella sua versione di instrumentum regni, non ha avuto duraturi successi come collante degli irrequieti popoli europei.

L’impero di Carlo Magno, benedetto nella notte di Natale dell’800 da papa Leone III, ebbe vita effimera e si frantumò presto nel particolarismo feudale.

Durante il Medio Evo i rapporti fra cristiane monarchie e cristiane repubbliche marinare non furono un esempio di cristiana collaborazione; solo nel 1204 la cristiana Costantinopoli fu saccheggiata orribilmente da un’alleanza di cristianissimi crociati.

Il sacro romano impero germanico fu logorato da infinite rivalità e dalla lotta per le investiture che vedeva contrapposti il papa, vicario di Dio e l’Imperatore, sovrano per grazia dello stesso Dio. L’impero di Carlo V si spezzò nei due tronconi, quello germanico e quello latino, anche a causa delle guerre tra le confessioni cristiane. Le quali, particolarmente in Germania, per porre fine a decennali massacri, non trovarono soluzione migliore del discutibile principio: cuius regio, eius religio: ognuno pratichi la religione del luogo in cui nasce.

Tuttavia nemmeno per il “laico” di Napoleone le cose andarono meglio: egli sventolò per l’Europa il vessillo della rivoluzione francese con tutti i suoi nobilissimi principi seminando ovunque montagne di cadaveri; ma l’impero da lui creato non andò oltre la vita del suo fondatore.

L’Ottocento fu teatro di continue guerre fratricide fra potenze che si abbeveravano alla sorgente vitale degli stessi Libri Sacri.

La guerra del 1914-18 rappresentò uno dei più clamorosi e tragici fallimenti del cristianesimo. L’inutile strage, come ebbe a definirla papa Benedetto XV, dimostrò in modo inequivocabile che, dopo duemila anni, l’anima cristiana dell’Europa non era stata capace di impedire che i suoi popoli invocassero lo stesso Dio prima di scannarsi a vicenda.

La prima guerra mondiale segnò anche la fine degli ultimi imperi cristiani d’Europa: quello degli zar, spazzato via dalla rivoluzione russa e quello degli Asburgo.

Su quest’ultimo verte il mio breve saggio che si sviluppa su due piani: il primo, di carattere generale, prende in considerazione le leggi e le circolari che il Governo di Vienna ha emanato per tutto l’impero fino al 1866, anno in cui il Veneto si unì all’Italia; il secondo, di carattere locale, attraverso documenti quasi esclusivamente tratti dall’Archivio di Montebelluna, mostra come la politica del governo fosse interpretata e applicata in periferia.

Le circolari


 

Le circolari amministrative asburgiche sono scritte in un linguaggio burocratico, analitico e puntiglioso, ma nello stesso tempo sono pervase da un pathos morale e religioso che le rendono inconfondibili. Giuseppe II (1780-1790) le definiva “lettere pastorali”: e a sottolinearne il carattere affettivo nel 1781 iniziò la Patente di Tolleranza3 con “Cari e Fedeli”.

Con la sua Patente Giuseppe II proclamò la tolleranza religiosa per tutte le province tedesche e slave, ma dichiarò allo stesso tempo la dominanza della religione cattolica, assicurandole privilegi quali quello del culto pubblico esclusivo.

Durante il suo regno Giuseppe II infuse nei suoi funzionari la coscienza di essere gli alti depositari di un superiore dovere: servire l’interesse pubblico per il fine, voluto da Dio, di mantenere ordinata la società umana.

Pur attraverso i mutamenti che sconvolsero l’Europa durante il XIX secolo, nella burocrazia austriaca questo spirito giuseppinista sopravvisse fino alla prima guerra mondiale.

Il mondo delle circolari costituì una manifestazione di patriottismo della burocrazia asburgica, un patriottismo di tipo religioso che rallenterà l’inevitabile decadenza dell’impero.

 

I

Dio, fondamento del potere


Immaginiamo di entrare in un tribunale asburgico nella prima metà del XIX secolo. Alcuni sudditi di sua Maestà, imperatore per grazia di Dio etc. sono chiamati a pronunciare un giuramento.

Il primo suddito è cattolico. Davanti a lui ci sono un crocefisso e due candele di cera accese. Il Giudice fa un’ammonizione sullo spergiuro. Il giurante viene quindi invitato ad alzare il pollice e le prossime due dita della mano destra. Dopo aver enunciato l’oggetto del suo giuramento egli conclude con la formula: Così Dio mi aiuti.

Il secondo suddito è protestante. La scena cambia leggermente: niente candele accese e niente crocefisso. Una sovrana risoluzione del 20 ottobre 1832 stabilisce: ”La solennità del crocifisso e delle due candele accese non si osserva trattandosi di persone addette alla confessione Elvetica.”

E’ quindi la volta di un suddito di religione ebraica. Lo accompagna un rabbino. Tocca a quest’ultimo rivolgere alcuni ammonimenti sulla santità del giuramento.

L’ebreo pone la mano destra sino alla metà della palma sul Torah, il libro secondo, Mosè, capitolo 20, verso 7.mo; si copre la testa, e ripete le parole pronunciate da chi presiede all’atto nel modo seguente: ”Io N. N. giuro a Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed onniscio, a Dio santo d’Israele che ha creato il cielo e la terra, con matura ponderazione un puro e sincero giuramento secondo l’intenzione e il senso del giudizio, senza alcuna restrizione mentale, reticenza ed ambiguità, senza malizia, dolo o dissimulazione, senza riguardo a dono, a promessa di dono, utile o danno, senza propensione o avversione, amicizia od inimicizia, senza alcun fine od intenzione diretta sopprimere la verità od il diritto.

Il giurante conclude con la formula: ”Così Iddio, l’onnipotente Signore degli eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen!”.

Il terzo suddito è musulmano. Il giudice gli fa sentire l’importanza dell’atto, gli ricorda l’ onniscienza di Dio, per cui dovrà giurare, e le pene dello spergiuro. Gli fa quindi ripetere parola per parola ed in lingua a lui nota le circostanze da giurarsi, quindi gli domanda: “Giuri tu per Dio?”.

Il giurante risponde: Iemin aderim (io giuro), ed aggiunge la formula: Billahi Taalla (per Dio supremo).

Avrebbe potuto dire anche Wallahi (per Dio), e Bismillahi (in nome di Dio).

Per rafforzare il giuramento aggiunge alcune qualità di Dio e dice Bismillahi Errahman Errahim, in nome di Dio misericordioso, avente misericordia.

Per la validità del giuramento basterebbe che pronunciasse l’una o l’altra delle suddette formule, cioè Bismillahi, Billahi, Taalla, ovvero Wallahi; ma il nostro giurante è molto coscienzioso e le usa tutte.

Il caso vuole che il tribunale abbia a disposizione un esemplare del Corano. Non è obbligatorio, tuttavia per rafforzare la validità del giuramento, il giudice invita il musulmano a porvi sopra, durante il giuramento, la mano destra.

La scena descritta ci fa capire due cose: la prima, che Dio era garante del giuramento e che col giuramento veniva confermata la valenza religiosa del potere (Omnis potestas a Deo); la seconda, che nell’impero vi era un riconoscimento della pluralità di credo religiosi. Anche i maomettani, ai quali non era concessa libertà di culto, nel giurare si appellavano al loro Dio.

In tanti momenti cruciali della vita politica e amministrativa Dio veniva invocato a garanzia dell’impegno/promessa di compiere una certa azione o di mantenere un certo comportamento in futuro.

Naturalmente in occasione del suo insediamento il vescovo invocava a suo testimonio Dio. Su Dio veniva invitato a giurare l’avvocato, prima di intraprendere la sua professione.

Il giuramento dell’impiegato andava oltre il generico impegno di svolgere con coscienza le proprie funzioni. Esso lo coinvolgeva in modo totale quasi come un novizio nell’atto di prendere i voti. L’impiegato prometteva di sentirsi tutt’uno col Governo e con i destini della Casa regnante.

Il Governo aveva il diritto di pretendere dai servitori dello Stato decoro, condotta ineccepibile anche nella vita privata e nella vita sociale.

Ad esempio non era permesso fare gli attori sulla scena, o suonare nei teatri pubblici qualunque strumento4 . Ma soprattutto chi esprimeva un qualche dissenso nei confronti del Governo veniva immediatamente licenziato.

A dimostrazione di quanto fosse radicato nel popolo il legame tra giuramento e Dio ricordo un episodio di vita quotidiana accaduto a Montebelluna il 14 agosto 1844.

La Deputazione scrive all’I. R. Commissario Distrettuale che Mazzolenis Giovanni il 7 aprile verso un’ora poméridiana incontrò un certo Angelo Padoan detto Libri il quale ebbe l’audacia di trattarlo da birbante, figura porca, e di aggiungere, che il di lui genitore era morto per aver fatto un giuramento falso.

Il Mazzolenis chiedeva pertanto alla Deputazione che il Padoan fosse redarguito ed obbligato a dire come, quando, in qual luogo, e per qual motivo il decorso suo genitore abbia fatto un atto, che disonora ogni buon cittadino”. 5

 

II

Religione dominante e religioni tollerate


L’impero austriaco garantiva dunque il pluralismo religioso.

La tolleranza religiosa non significava indifferenza. Le confessioni religiose non erano messe tutte sullo stesso piano. Il monarca era convinto che la cattolica fosse la religione vera (era quella che egli e la sua famiglia professavano); tuttavia per assicurare ai popoli la pace tollerava che fossero praticate altre confessioni, pur considerate erronee.

I culti legalmente esistenti in Austria verso la metà del XIX secolo erano: il cattolico di rito latino (22.000.000); il cattolico di rito greco ed armeno (3.000.000); il greco non-unito od orientale (3.000.000); il luterano (1.500.000); il riformato (1.500.000) ; il calvinista (500.000) ; il protestante (500.000); l’ ebreo (4.500.000).

Come sette minori esistevano anche le due cristiane dei Filippini e degli Armeni nestoriani, e la giudaica dei Coraiti.

La confessione cattolica era la più numerosa e ad essa apparteneva il sovrano e tutta la famiglia imperiale. I cattolici erano diffusi in quasi tutto l’impero, ma la loro prevalenza era massiccia nel Lombardo-Veneto, Carniola, Litorale, Tirolo e Salisburgo; in queste regioni la riforma protestante non aveva avuto molta presa e gli Ebrei erano pochissimi.

In Dalmazia c’erano sia cattolici che ortodossi (greci disuniti); l’Ungheria era divisa fra diversi culti, anche se prevaleva il cattolico. Fra tutti i domini dell’impero solamente Transilvania, Confini militari e Bukovina erano a maggioranza acattolica.

La maggioranza di cattolici di rito greco si trovava in Galizia, Ungheria, Croazia e Transilvania.


 

Fino alla Patente di Tolleranza, pubblicata nel 1782, la religione cattolica era l’unica religione legalmente riconosciuta nelle province tedesche e slave; solo agli ebrei era concessa una limitata tolleranza. Mentre in Ungheria, Transilvania e Bukovina i Protestanti ed i Greci-disuniti avevano già ottenuto libero esercizio del loro culto ed esistenza legale.

Gli acattolici di tutto l’impero, tranne che per il Lombardo-Veneto, ottennero la possibilità di esercitare pubblicamente la loro religione, oltre alla completa amministrazione e possesso dei beni appartenenti ai loro culti ed alla libertà di governo interiore.

Per possibilità di esercitare pubblicamente la loro religione si deve intendere anche la costruzione di propri oratori, purché non avessero campanili od altre costruzioni che le facessero assomigliare alle chiese, la pubblica sepoltura per mano di un loro ministro, la destinazione dei maestri nelle loro scuole, anche se però sotto l’ispezione della Direzione provinciale cattolica in riferimento ai metodi di insegnamento.

Gli acattolici potevano scegliere i loro pastori purché fossero da essi stessi mantenuti e dopo aver ottenuto la conferma cattolica. Agli acattolici venne riconosciuta inoltre la facoltà di acquistare case o beni, il diritto di cittadinanza, le dignità accademiche e gli impieghi civili, senza l’obbligo di partecipare alle funzioni della religione dominante.

La cellula fondamentale della chiesa cattolica era costituita dalla parrocchia.

Le parrocchie si dividevano in rurali e cittadine. Per diffondere il culto cattolico nelle ragioni montuose o poco abitate il Governo stabilì che era opportuno istituire nuove parrocchie in modo che i fedeli raggiungessero la chiesa, senza dover percorrere più di un’ora di cammino.

Per esigere il diritto di una parrocchia, in linea di massima erano sufficienti settecento abitanti, che scendevano a cinquecento se era presente una consistente comunità acattolica.

In città il Governo aveva fissato che dovevano esserci due sacerdoti ogni mille abitanti; nei sobborghi un sacerdote ogni settecento abitanti.

La pluralità delle confessioni religiose comportava un diverso atteggiamento dello Stato nei confronti di certe regole di vita.

Per i cattolici il matrimonio era indissolubile. Ma la legge permetteva ai cristiani acattolici, secondo i principi della loro religione, di chiedere per gravi motivi lo scioglimento del matrimonio.

I motivi erano: adulterio, condanna ad almeno cinque anni di carcere; gravi ripetuti maltrattamenti; abbandono del tetto coniugale ; avversione invincibile. In quest’ultimo caso però lo scioglimento non si accordava se prima non si era sperimentata secondo le circostanze anche reiteratamente la separazione di letto e mensa.

In occasione di matrimoni misti, nei quali uno dei coniugi era cattolico, l’altro acattolico, le pubblicazioni avvenivano sia nella chiesa parrocchiale cattolica, sia nell’oratorio acattolico. Spettava al parroco cattolico la benedizione nuziale; il ministro acattolico poteva esser presente come testimone.

Era compito del parroco cattolico ammonire la parte cattolica che voleva unirsi in matrimonio con l’acattolico, intorno ai doveri di coscienza Nell’esame che il parroco cattolico faceva agli sposi, doveva trovarsi presente la parte acattolica per render conto dei requisiti e degli impedimenti del matrimonio Gli acattolici non potevano fare da padrini ai cattolici , ma bensì essere testimoni di battesimo.

Un cattolico non poteva contrarre validamente matrimonio con una persona non cattolica separata, quando viveva il conjuge divorziato.

Per quanto riguardava l’educazione dei figli i cattolici godevano di alcuni privilegi. Il figlio di padre cattolico doveva essere cresciuto secondo educazione cattolica, mentre il figlio di padre protestante e madre cattolica seguiva in base al sesso l’orientamento religioso dei genitori.

A garanzia dell’integrità dell’ educazione cattolica i figli cattolici non potevano essere collocati per il vitto e l’alloggio presso gli acattolici. In generale l’educazione di un cattolico non doveva mai essere affidata ad un acattolico.

 

III

L’ateismo praticato pubblicamente era un crimine


In uno Stato che considerava Dio come fondamento era possibile dichiararsi atei? Nel segreto del suo cuore, certamente una persona poteva essere agnostica o atea.

Ma il pluralismo asburgico che contemplava la tolleranza nei confronti delle religioni diverse da quella cattolica, non accettava la dichiarazione pubblica di ateismo e ancor meno la propaganda ateistica.

Un atteggiamento derisorio nei confronti della religione, di proselitismo all’ateismo veniva considerato un crimine.

Commetteva il crimine di perturbazione della religione: a) chi bestemmiava Dio con discorsi, fatti, in opere stampate o scritti diffusi;

b) chi turbava l’esercizio di una religione riconosciuta nello Stato, o chi con disonorante maltrattamento degli arredi destinati al culto divino, od altrimenti con fatti, discorsi, opere stampate o scritti diffusi mostrava pubblicamente disprezzo per la religione;

c) chi cercava di sedurre un cristiano all’apostasia dal cristianesimo;

d) chi si sforzava di diffondere l’incredulità, o di spargere una erronea dottrina ripugnante alla religione cristiana.6

Chi si rendeva colpevole di pubblico scandalo veniva punito con il carcere duro da uno a cinque anni, ed anche fino a dieci in caso di grande malizia o pericolo .

Nel crimine di perturbazione dell’esercizio d’una religione non era affatto necessario, che fosse materialmente ed effettivamente turbato l’esercizio della religione, si poteva commetterlo anche col ridere e col beffeggiare.

Un esempio: secondo le prescrizioni religiose per gli israeliti in certi esercizi di culto “è loro necessario un vaso con acqua, tanto questo vaso, che l’acqua contenutavi era considerata come arredo destinato al divin culto, ed il gettar via quest’acqua come un maltrattamento disonorante di tali arredi”. 7

Nel cattolicissimo Veneto e soprattutto nel mondo rurale, i casi di perturbazione della religione erano rarissimi. Anche se non mancavano occasioni in cui il comportamento delle persone fosse considerato indecente e quindi fosse motivo di scandalo.

Nel 1842 il Cardinale Patriarca si lamentò con Sua Eccellenza il Signor Conte Governatore a causa di una canzone oscena “che si canta nel popolo anche della campagna, la quale comincia fila fila molinara e fila fila ortolanella, perché contiene sotto gergo malizioso i più lubrici sensi”.

Il 22 giugno il Commissario Distrettuale di Montebelluna ordinava al Segretario Comunale che bisognava “far cessare tale disordine e punire i trasgressori”.

Il segretario comunale inviò al Commissario Distrettuale una dettagliata relazione con la quale riconosceva che a Montebelluna lo scandalo era effettivamente accaduto.

La moglie di Luigi Righetto di Barcon venuta al mercato per fare acquisti si era messa a cantare, per divertimento, le due prime terzine della canzone fila fila molinara etc. Alcuni giovanotti del mercato le impararono ed in seguito le appresero anche altri giovinotti di Pieve, Guarda e quindi in tal forma si divulgarono per tutto il Comune.

In ottemperanza agli ordini dell’Imperial Regio Commissario il segretario comunale convocò i canterini che gli parevano più istruiti e li eccitò a dire anche il resto della canzone, ma tutti assicurarono che conoscevano soltanto alcuni versi.

Il segretario concludeva la sua relazione sull’accaduto in questo modo:”Li misi allora in seria avvertenza di doversi astenere in progresso dal cantare quelle terzine, ed in fatto ebbi la compiacenza di vedere un buon effetto poiché, per quanto è a mia cognizione, non si è più sentito alcuno a cantarle”.

Nel 1847 si verificò un altro scandalo. In occasione della processione del Venerdì Santo, venne organizzata una sacra rappresentazione. In una scena, che rievocava la passione di Gesù, alcuni soldati romani si esibivano in abbigliamento “scandaloso” perché mostravano le gambe.

L’Amministrazione Comunale ritenne suo dovere intervenire decidendo per il futuro di proibire tali manifestazione teatrali. 8


 

I V

Cambiare religione


Essere cattolici, ortodossi, protestanti o ebrei non era solo un fatto personale. Appartenere ad una religione significava mettere in chiaro a quali regole una persona avrebbe conformato la sua vita. Dunque cambiare religione non era una scelta che poteva essere fatta all’insaputa del governo.

Un cattolico voleva diventare acattolico?

Prima di tutto una persona cattolica non poteva farsi acattolica prima d’avere compiuto gli anni diciotto, salvo il preventivo consenso del Governo. 9

In ogni caso chi manifestava la volontà d’abbandonare il culto cattolico doveva far conoscere la propria decisione alla Regia Delegazione, o immediatamente o col mezzo dell’autorità distrettuale politica.

La Regia Delegazione faceva le sue indagini per verificare se l’interessato avesse fatto tale scelta per ragioni di coscienza o con troppa leggerezza.

Il supplicante veniva invitato a rivolgersi ad un curatore d’anime cattolico, per essere istruito durante sei settimane sui fondamenti della religione. Se, passate sei settimane, il supplicante restava fermo nella sua decisione, il curatore d’anime presentava alla Regia Delegazione un certificato sull’esito della sua istruzione. Tale relazione veniva comunicata all’autorità politica, al parroco ed al futuro pastore del supplicante. 10

Un acattolico voleva diventare cattolico?

Prima di tutto doveva essere bene istruito dal Curato. Toccava al Vescovo dare la facoltà del passaggio dell’acattolico alla comunione della Chiesa cattolica. 11

Le prescrizioni per il passaggio dalla religione ebraica a quella cattolica erano più complesse.

Quando un padre ebreo passava al Cristianesimo, si dovevano battezzare con lui i suoi figli di ambedue i sessi che non avevano compiuto i sette anni, e che erano nati prima che egli ricevesse il battesimo.

Se era la madre ebrea che abbracciava il Cristianesimo, in tal caso i figli senza differenza di sesso si dovevano lasciare nella religione del padre fino a tanto che questi rimaneva in vita; dopo la morte del padre, e quando non esisteva alcun avolo ebreo, che si prendesse cura dei figli, allora rimaneva a discrezione della madre divenuta cristiana di educare nella Religione Cattolica i propri figli, che non erano ancora giunti all’età del discernimento, e ciò senza differenza di sesso. 12

In linea generale i figli che non avevano raggiunto l’età del discernimento (stabilita al settimo anno di vita) seguivano la religione del padre,anche contro la volontà della madre.

Compiuti i sette anni un bambino ebreo poteva essere battezzato solo con il suo consenso.

Poteva accadere (i casi erano puramente teorici, ma la legge li contemplava) che un bambino al di sotto dei sette anni, si rifiutasse di cambiare religione, come la cambiava il padre. Il tal caso una commissione composta dal parroco e dalle autorità politiche era chiamata a discutere e ad esaminare la questione. Era necessario appurare se il bambino voleva rimanere nella religione in cui era nato per motivi religiosi, senza pressioni esterne e con cognizioni sufficienti della sua religione. L’esame doveva essere ripetuto dopo sei mesi. Nel frattempo il bambino doveva essere istruito nel cattolicesimo. Se a questo punto il bambino non aveva cambiato idea non poteva essere costretto a venire battezzato.

Al padre restava comunque la facoltà di sistemare il bambino in un luogo dove questi potesse vivere secondo i principi della religione ebraica, ma dove tuttavia il padre potesse direttamente o per mezzo di qualche persona di fiducia continuare la sua opera di persuasione ad abbracciare il cattolicesimo. 13

E se un figlio decideva di abbracciare il cattolicesimo contro la volontà del padre?

Se aveva compiuto 18 anni era libero di farlo purché fosse debitamente catechizzato e battezzato. Se aveva un’età compresa tra i 14 e i 18 anni ci voleva il permesso del Governo; se era tra i 7 a 14 anni l’approvazione era riservata al Sovrano.

I bambini al di sotto dei 7 anni potevano su loro richiesta essere battezzati soltanto in punto di morte.

Il pericolo temuto ti morte (al quale poteva non seguire necessariamente la morte) doveva essere provato da una dichiarazione giurata di un medico o di un chirurgo o di una levatrice, o in mancanza di questi da un testimone degno di fede. 14

Per evitare qualsiasi abuso, particolarmente severe erano le disposizioni che regolavano le conversioni dei postulanti ebrei alla religione cattolica.

Il Regolamento 30 gennaio 1803 stabiliva:

1) Non si ammette al Battesimo nessun ebreo nè ebrea postulante, se non quattro mesi dopo la prima dichiarazione o domanda.

2) In questo intervallo cautamente e nelle forme si esamina la sincerità e fermezza della enunciata disposizione.

3) Frattanto si tiene ritirata o nel catecumenato, dove esiste, o in custodia di savia persona cattolica la persona ebrea che vuole ascriversi al cattolicismo, dove per di lei conto ed a spese dei propri parenti ed in sussidio coi fondi del catecumenato o con ispontanei soccorsi pii debb’essere mantenuta.

4) In questo stato di ritiro la polizia locale veglia che non le si faccia violenza, e permette che liberamente vi si accostino così i ministri cattolici per interrogarla ed istruirla, come i parenti ed amici ebrei a parlarle, dove ella non li rispinga

5) Onde poi sia provato che con piena cognizione e liberamente e sinceramente questa è determinata al cattolicismo, sarà facoltativo alla università degli ebrei di farle presentare i cibi secondo il rito ebraico, osservate le opportune pratiche e cautele, finché sieno da essa rifiutati, ed in giorno stabilito saranno ammessi i rabbini e parenti a sentirla in presenza di un delegato della polizia, affinché interrogata, sia dai ministri cattolici, sia dagli ebrei, liberamente esprima la sua volontà.

6) Affinché poi in ogni tempo possa constare della spontanea e deliberata perseveranza nel proposito della parte, si dovranno in giorno destinato chiamare i genitori e prossimi parenti, se ve ne sono, ed in mancanza i massari della università; ed in presenza tanto di essi, che di due altri testimoni maggiori d’ogni eccezione, e rilevata, dietro interrogazione perentoria, la definitiva volontà di abbracciare il cattolicismo, dovrà rogarsene l’atto da pubblico notaio presente, coll’assistenza pure del delegato politico, dandosene copia alle parti interessate, come pure alla Curia vescovile e alla Prefettura onde si conservi il documento. 15

Nelle campagne venete (diverso il discorso relativo a città come Venezia, Padova etc) la presenza di comunità israelitiche era modesta o nulla.

A Montebelluna nel 1816 le anime registrate all’anagrafe erano tutte cattoliche.


 

V

La chiesa cattolica e la gestione del potere


La collaborazione fra trono e altare non consisteva solo nel fatto che la religione forniva alla monarchia un supporto ideologico. La Chiesa cattolica partecipava attivamente con la propria organizzazione alle gestione del potere.

Il vescovo era nominato dall’imperatore. Nel giuramento di investitura egli riceveva dal Monarca i beni ch’egli si impegnava di conservare.

Soprattutto nei comuni rurali l’organizzazione ecclesiastica forniva una parte importante della burocrazia. Vedremo in seguito quanto centrale fosse la figura del parroco.

I rapporti speciali con la chiesa cattolica non devono farci dimenticare che, seppur in misura minore, anche il rabbino, il pastore evangelico erano utilizzati come funzionari dello Stato. I registri delle nascite, dei matrimoni e dei morti nei paesi in cui c’era una significativa comunità di fedeli erano tenuti dai rispettivi pastori.

Se il numero di appartenenti alle confessioni protestanti non permetteva di avere un pastore, era compito del parroco cattolico farne le veci.

La santificazione delle feste


 

Una chiara dimostrazione che il dominio della religione non era separato da quello della politica e dell’economia e che la pratica religiosa non era una questione privata erano le leggi che disciplinavano la santificazione delle feste.

La domenica era veramente il giorno del Signore. Garantirne la sacralità e la centralità nella vita comunitaria era uno dei dovere delle Autorità poltiche.

La difesa della sua sacralità si manifestava anzitutto proibendo di lavorare. Tutte le attività economiche venivano sospese. Era vietato agli artigiani, agli agricoltori ed agli operai di lavorare in qualunque modo,in qualsivoglia parte del giorno, salvi i casi di urgente e riconosciuta necessità.

Il divieto comprendeva tutti gli esercizi pubblici e tutte le attività commerciali, fatte eccezione per le farmacie e per i venditori ci commestibili i quali potevano svolgere la loro attività fuori dei tempi dei divini uffici e della dottrina cristiana a botteghe socchiuse e non aperte.

In quanto agli esercizi pubblici, osterie e caffè, erano aperti al pubblico ma dovevano sospendere la somministrazione di bevande durante il tempo di celebrazione della santa messa, dei vesperi e della dottrina cristiana del pomeriggio.

Era egualmente tollerato che fuori del tempo delle funzioni ecclesiastiche e della dottrina cristiana, potessero essere aperte le botteghe dei barbieri, ma sempre a porte socchiuse.

Lo stesso permesso valeva per i venditori di dolci per fanciulli o di cose ed oggetti inservienti a usi religiosi, come immagini e statuette sacre, corone, libri approvati di devozione e simili.

Tutti i divertimenti, i giochi, le rappresentazioni teatrali erano permessi solo terminata la dottrina cristiana e i divini uffici. Egualmente non potranno gli osti, bettoglieri e magazzinieri nei giorni di festa dare trattenimento a giuochi, gozzoviglie od altre oziose adunanze nelle ore delle sacre funzioni e della dottrina cristiana. 16

Lavorare di domenica era dunque non solo un peccato per il cristiano, ma un’infrazione punibile con un’ammenda.

La trasgressione al precetto festivo era sentita come una lacerazione violenta, una lacerazione di valore infinito perché infinita era la perdita che ne derivava per il peccatore. Commettendo un peccato mortale un cristiano comprometteva la propria salvezza; lo scandalo ne era una logica conseguenza.

“Gieri, giorno di Domenica, il famigerato Bordin Fiorino detto Sarri assistito da tre suoi fratelli, ebbe l’arditezza di mettersi a tagliare frumento in un campo vicino alla strada Castellana, con grave scandalo delle persone che si recavano alle Sacre Funzioni”. 17

Lavorare di domenica offendeva sì la legge, ma soprattutto la comunità. Per questo i colpevoli venivano multati, ma la somma, su indicazione del Prevosto, veniva distribuita ai poveri. Non si trattava di una multa qualsiasi che finiva nelle casse del Comune. Consegnandola ai poveri la somma assumeva il carattere di un dono sacrificale in espiazione del peccato commesso.


 

La rappresentazione del potere. Un posto in chiesa


 

La domenica era inoltre un’ottima occasione per rendere visibile l’alleanza fra il trono e l’altare. Il popolo doveva avere una chiara percezione che il potere agiva per conto dell’imperatore e che l’imperatore era stato investito di tale privilegio-dovere da Dio stesso.

Andare a messa era un precetto della Chiesa, ma anche un desiderio vivissimo dell’Apostolico Imperatore. E chi stava in alto doveva dare il buon esempio. Una sequela di circolari imponevano a tutti i rappresentanti della Deputazione Comunale, del Commissariato Distrettuale, della Regia Pretura, nonché degli altri uffici pubblici, di recarsi in chiesa ogni domenica.

L’obbligo non era generico; le istruzioni governative assegnavano a ciascuno un posto ben preciso: il Commissario Distrettuale doveva occupare nel presbiterio la piazza stabilita per la rappresentanza; se non c’era posto in presbiterio sia lui che il suo aggiunto si sistemavano appena fuori del presbiterio dalla parte dell’Evangelo. Subito dietro venivano i Deputati Comunali, i Ricevitori e gli altri impiegati della finanza.

Gli impiegati della Regia Pretura si collocavano nella parte opposta, quella dell’Epistola, sempre però al di sotto del presbiterio. Dove c’era un corpo delle I.R. Truppe, il comandante prendeva posto subito dopo il Commissario Distrettuale, ma esternamente il presbiterio, o quanto meno collocato al centro della chiesa.18

Una Circolare del 17 aprile 1822 ribadiva che «le Deputazioni comunali hanno diritto a un posto distinto e cospicuo il quale deve essere scelto nella chiesa di concerto col capo della medesima».

Una circolare del 4 luglio 1837 precisava che gli impiegati intervenivano alle funzioni pubbliche «non in corpo, ma bensì secondo il rango». Ma una sovrana risoluzione 22 maggio 1838 rettificava: «le Autorità parteciperanno alle funzioni pubbliche in corpo senza che dal posto per esse occupato in tali occasioni possa mai derivare qualsiasi pregiudizio così del rispettivo loro rango come ai singoli individui».

Le processioni erano tra le manifestazioni di religiosità più sentite dal popolo.

Un dispaccio del 20 ottobre 1827 illumina sul comportamento che le Autorità erano tenute a rispettare durante le processioni solenni. In quella del Corpus Domini, le autorità dovevano seguire o precedere il baldacchino? La circolare risolveva ogni casistica possibile.


 

La chiesa


 

La chiesa, cuore della vita religiosa, era il centro della vita sociale e politica. Nelle cittadine di provincia, prive di teatro e di altri luoghi d’incontro, la chiesa era il luogo pubblico per eccellenza dove si solennizzavano tutte le feste sia religiose che civili.

Preferire una chiesa ad un’altra era causa di beghe fra le parrocchie.

«Legrenzi Giuseppe rappresenta che la popolazione sta di malumore perché sente a vociferare, che la Funzione pella ricorrenza del fausto giorno Natalizio di S.M. non sarà celebrata in questa Prevostale ma in quella di Biadene».19

In chiesa venivano ricordati i più importanti avvenimenti politici. La predica aveva la stessa funzione che oggi ha il telegiornale. Il parroco dava lettura di tutti gli avvisi di pubblica utilità del Governo Centrale e della Deputazione Comunale; se c’erano avvenimenti internazionali di rilievo era attraverso la predica che la popolazione conosceva la versione ufficiale dei fatti.

Come seppero i montebellunesi dei moti carbonari del 1821? Da un triduo di preghiere che si concluse il giorno della Ascensione «per ringraziare Iddio Signore dell’ottenuta vittoria delle armi Imperiali sopra i faziosi ribelli di Napoli e del Piemonte».20


 

Il precetto dell’astinenza


 

Un importante precetto della Chiesa cattolica riguardava l’astinenza dalle carni nei giorni di venerdì, nel periodo di quaresima ed in altre particolari vigilie.

Nei giorni prescritti dalla Chiesa gli osti, i locandieri, ed i bettolieri avevano l’obbligo di allestire per i loro avventori cibi da magro. Soltanto in via eccezionale era loro permesso di somministrare anche cibi da grasso, quando fossero particolarmente richiesti, purché venissero apprestati in una stanza appartata o, in mancanza di questa, almeno sopra una tavola separata.

Ogni trasgressione era punita per la prima volta colla multa di due sino a dieci fiorini,oppure con l’arresto da uno fino a cinque giorni; la seconda volta colla multa di dieci fino a cinquanta fiorini, ovvero con l’arresto da cinque fino a venticinque giorni; la terza contravvenzione veniva punita colla temporanea interdizione dall’esercizio della professione da uno sino a tre mesi.

La procedura era sommaria: l’imputato alla presenza di due testimoni poteva esporre la propria versione dei fatti e quindi veniva pronunciato il giudizio.

Le multe erano devolute agl’istituti locali di beneficenza.

 

VII

Il parroco: pastore d’anime e funzionario governativo


Il parroco prima di tutto era il sacerdote a cui il vescovo affidava una parrocchia. I suoi principali compiti erano offrire il sacrificio della messa per il popolo, celebrare i divini uffici sia per i vivi che per i morti, predicare, amministrare i sacramenti ecc.

Se un parrocchiano si rifiutava di comparire davanti al suo parroco per ragioni che riguardavano la cura d’anime, era preciso dovere delle autorità competenti, di prestare mano forte:e la pecorella era costretta a presentarsi al suo pastore. 21

Naturalmente il parroco vigilava sui sacerdoti esistenti nella sua parrocchia.

Per queste sue funzioni il parroco aveva il diritto di ricevere il suo sostentamento dai parrocchiani, attraverso le rendite assegnate, i diritti di stola, le decime e le offerte parrocchiali.

Ma i doveri del parroco non erano circoscritti alla sfera religiosa. Egli aveva importantissimi compiti amministrativi.

Fungeva da impiegato dell’anagrafe e dello stato civile, infatti conservava i libri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti ed in occasione della coscrizione militare forniva alle autorità competenti le necessarie informazioni sui giovani che dovevano essere estratti a sorte per l’arruolamento; rilasciava certificati di miserabilità, di domicilio, di moralità, di vita, di morte ecc.

Fungeva da responsabile della sanità e servizi sociali essendo suo compito sorvegliare i pii istituti (così venivano chiamati gli ospedali affidati alla cura di ordini religiosi): rilasciando il certificato di miserabilità decideva chi aveva il diritto di beneficiare dell’assistenza sanitaria gratuita, chi poteva godere dell’esenzione dalla tassa personale.

Il parroco era il direttore didattico ed a lui era affidata la vigilanza sulle scuole elementari e sui rispettivi maestri. Di questi egli controllava anche il contegno pubblico. In caso di mancanze, era suo dovere ammonirli e se occorreva minacciarli di informare l’Ispettore Distrettuale per la loro rimozione in caso di recidiva.

Era dovere del parroco vigilare sui fanciulli affinché intervenissero alle funzioni della chiesa, vi assistessero con devozione, si accostassero ai SS. Sacramenti almeno nelle solennità principali, cioè a Pasqua, Pentecoste, Natale, nel giorno dell’Assunzione, e della Natività della Santa Vergine, e di tutti i Santi.

Se le circostanze lo permettevano era consigliabile che i fanciulli ascoltassero la santa messa ogni giorno prima o dopo la scuola.

Il parroco era tenuto a visitare le scuole non solamente nei giorni d’ istruzione religiosa, ma anche in altri tempi, e lo doveva fare di sovente e all’improvviso.

Agli esami semestrali ed annuali il Parroco assisteva ex officio: attraverso il maestro e gli assistenti invitava agli esami le persone più riguardevoli del luogo, e particolarmente le Autorità comunali; distribuiva i premi agli alunni che si erano particolarmente distinti.

Alla fine dell’anno scolastico, il Parroco faceva un rapporto generale all’Ispettore Distrettuale sull’andamento della scuola proponendo i suggerimenti che egli reputava necessari per migliorare l’istruzione.


 

Informatore


 

Una delle funzioni più preziose del parroco era quella di fornire alle autorità informazioni sui parrocchiani.

Le occasioni erano frequentissime

Per ottenere la licenza di bettoliere occorreva esibire un certificato di buona condotta.

“Certifica il sottoscritto Parroco, che Giorgio Brunetto suo parrocchiano si comportò sempre da buon cristiano, frequentando i Sacramenti e intervenendo alle Funzioni di Chiesa, e come tale si può assicurarsi, che se questa Deputazione gli accorderà il permesso di vender vino al minuto in casa sua, saprà schivare tutti i disordini, e mantener l’ordine, e la quiete, tener chiusa la casa in tempo delle Sante Funzioni nei giorni di festa, e non permetter che di notte si fermi gente in casa, oltre all’ora prescritta. Certifica inoltre che è più che vero quello ch’egli espone nella sua Supplica a questa Deputazione in quanto allo stato d’indigenza in cui si trova”. 22

L’opinione del parroco veniva sollecitata prima di condannare uno alla prigione per furto.

Don Zini, parroco di Biadene così scrive alla Deputazione: “Mi dispiace moltissimo di dover parlare sincero nell’informazione privata, che Ella mi chiede; ma il mio carattere e la mia coscienza non mel permettono altrimenti. Luigi Bacchecchi, di Giuseppe, vive continuamente di furti boschivi; ha opinione di ladro di campi e di ciò che potrebbe cadergli nelle mani; di vizioso giocatore, baruffone e lontano dalle Funzioni di Chiesa e finalmente povero, perché vuole con la sua cattiva condotta, né sarebbe necessario ai suoi Parenti, avendo altri fratelli”. 23

Ma lo stesso parroco si esprime diversamente sul conto di un altro parrocchiano:

“Francesco Poloni, di Gaetano, ha meno vizi. E’ ladro da bosco, ma più semplice ed alla buona. Si unisce solo ai suoi compagni; ma aiuta suo Padre e i suoi piccoli fratelli nel procacciar loro il vito; in una parola non si può paragonarlo all’altro in nessuna maniera; necessario peraltro sarebbe che fosse chiamato all’ordine prima che si rovinasse, praticando de’ più cattivi di lui”. 24

In questo caso un benevolo giudizio del parroco salvava un ladro dalla prigione, in quanto considerato necessario al sostentamento della famiglia.

Il parroco rappresentava un punto di riferimento fondamentale nella vita di una piccola comunità. In un’osteria scoppiava una rissa. Le versioni dell’accaduto erano contrastanti. A chi credere? Il parroco poteva dare un contributo prezioso per ricercare la verità

Il coinvolgimento del parroco non si limitava alle informazioni; egli partecipava attivamente nel prendere le decisioni che garantivano la pace e l’armonia nella comunità. 25


 

La redarguizione


 

La prima forma di intervento che l’autorità utilizzava in modo paterno era la redarguizione. Consisteva in una solenne lavata di capo per far capire al cittadino che bisognava cambiar condotta.

Spesso il contadino, l’artigiano che protestavano contro un vicino, ricorrevano al deputato comunale o al parroco affinché gli fosse restituito l’onore.

Altre volte era un genitore che sollecitava l’intervento dell’autorità per rimettere sulla giusta carreggiata un figlio disubbidiente, o non gradiva lo spasimante che faceva la corte alla figlia.

La precettazione


 

Chi, non migliorava la propria condotta, veniva “assoggettato a rigoroso precetto politico”. In pratica si trattava di una libertà vigilata.

Il precettato non poteva uscire di casa prima del levar del sole e doveva ritirarsi all’Avemaria della sera; era obbligato a dedicarsi ad una stabile ed onesta occupazione; non poteva frequentare le persone di “perduta fama”, specialmente ladri, precettati e divietati in genere; non gli era concesso di uscire dal paese senza “un previo permesso dell’Autorità politica locale”; e soprattutto gli era proibito l’ingresso nelle osterie, nelle bettole ed in tutti gli altri luoghi pubblici.

Qualche volta questo limite veniva temperato dal permesso “di recarsi in osteria soltanto nelle giornate festive per un’ora: dalle ore 12 alle ore 13”.

Chi non rispettava queste regole veniva condannato all’arresto da uno a tre mesi.

Con la precettazione la società, proibendo di frequentare le osterie e le bettole, ch’erano gli unici luoghi pubblici laici, non direttamente controllati dall’autorità civile ed ecclesiastica, toglieva ad un individuo l’unico seppur ridotto spazio di libertà.

Gli individui litigiosi ed ubriaconi, quelli dediti ai piccoli furti, le prostitute erano i soggetti maggiormente interessati alla precettazione.

Era compito del Parroco segnalare alla Deputazione comunale i possibili precettati e questa poi informava il commissario distrettuale cui spettava l’autorità del provvedimento.

Se, specie per le donne, era un’impresa ardua trovare lavoro, ecco la Deputazione Comunale interessare il Parroco affinché le desse una mano a “procacciarsi un’onesta occupazione”.

Trascorsi sei mesi o l’anno di precettazione, se il precettato aveva migliorato il suo comportamento, veniva svincolato dal precetto: naturalmente comprovato da un certificato parrocchiale. 26


 

L’arruolamento forzato


 

Se le redarguizioni non ottenevano alcun effetto, se il precetto politico era insufficiente a calmare i bollenti spiriti dei giovanotti più riottosi, l’autorità comunale proponeva l’arruolamento forzato. Il servizio militare durava otto anni e la maggior parte delle volte comportava l’allontanamento del paese e il soggiorno in domini dell’impero molto lontani da casa.

Gli arruolati forzatamente erano calcolati a sconto del contingente dei rispettivi comuni nella requisizione successiva.

Anche in questo caso il parere del parroco era decisivo.

Il parroco assistente sociale


 

In una comunità popolata di miserabili e di analfabeti il parroco rappresentava nei momenti più disperati l’ultima ancora di salvezza.

Ecco don Niccolò Gasparinetti, parroco di Caerano, intercedere per un suo parrocchiano che non può pagare la tassa personale.

Ancora più drammatica la testimonianza del parroco di Nogarè: egli vive gli anni terribili della carestia che flagellò le campagne venete dopo la bufera napoleonica.

Per risolvere una penosa situazione famigliare Monsignor Angelo Dalmistro, dottissimo prevosto di Montebelluna, ritiene necessario cacciare dal paese Giambattista Sanson detto Turco, un ubriacone bestemmiatore e violento. 27

Ma il parroco era soprattutto il difensore della famiglia.

La famiglia era considerata il pilastro della società e la Chiesa, attraverso i suoi ministri, ricorreva ad ogni mezzo in suo possesso per garantirne l’unità.

Un episodio. Nel 1853 Monsignor Brunello, prevosto di Montebelluna, dovette affrontare uno scandalo gravissimo per il suo gregge: Giulia Michielin, sposata ad Antonio Bonsembiante, abbandonò il tetto coniugale e andò ad abitare con suo padre.

Il parroco si rivolse all’Amminstrazione Comunale perchè obbligasse la donna (anche con la forza) a ritornare da suo marito.

L’Amministrazione intervenne nel senso voluto dal parroco, ma poco dopo Giulia Michielin riprese la fuga e la cosa si ripetè per cinque volte in due mesi.

Diffidata dalla Deputazione la donna dichiarò di essere pronta a ripristinare l’unità familiare a patto che il marito lasciasse la casa paterna perché le cognate la picchiavano.

Come sia finita la storia, dai documenti d’archivio non si capisce. Un particolare balza evidente: l’ intrusione decisa del parroco e la sua determinazione a difendere con tutti i mezzi l’unità della famiglia. 28


 


 

VIII

La religione cattolica come fine dell’istruzione.


Per formare sudditi fedeli la garanzia più sicura era che fossero educati fin dai più teneri anni secondo i principi della religione cattolica.

Già nelle Sale di custodia, (le attuali nostre scuole materne ), gli esercizi intellettuali raccomandati erano: le preci quotidiane della mattina, del mezzogiorno e della sera, da farsi in italiano e non in latino, acciò si avvezzino ad elevare con intelligenza la mente a Dio i primi principi di religione da insegnarsi giusta il piccolo catechismo in uso nelle rispettive diocesi: sarebbe utile altresì il condire questi ammaestramenti con qualche notizia affatto elementare di storia Sacra”.

Le circolari governative precisavano che erano proibite tutte le sciocche fole e cantilene che soglionsi insegnare ai fanciullini dalle donnacciuole; guastano queste la loro mente ed il loro fisico con superstizioni e vani terrori”.

In quanto all’istruzione pubblica, essa si divideva in sublime, media ed elementare. La sublime e la media erano a carico dello Stato; l’istruzione elementare era a carico dei Comuni.

Compito principale della scuola elementare era di dare al popolo un’educazione religiosa e morale secondo i principi della religione cattolica e di preparare i giovani capaci alla scuola superiore.

Ogni comune doveva avere almeno una scuola elementare minore per maschi ed una per femmine.

Dal giorno in cui veniva istituita essa diventava obbligatoria per tutti i bambini e le bambine dell’età dai 6 ai 12 anni, che non frequentavano maestri privati a ciò autorizzati.

In caso di contravvenzione i genitori venivano multati di mezza lira per ogni mese di assenza. ( Nel 1830 un bracciante agricolo, durante i mesi estivi, guadagnava una lira al giorno con mangiare a suo carico, mezza lira se il pasto di mezzogiorno gli veniva dato dal padrone).

I rapporti privilegiati fra lo Stato e La Chiesa furono ribaditi in occasione del concordato del 1855, in base al quale l’ordinamento scolastico veniva affidato alle autorità religiose. Il Direttore Didattico era quindi il Parroco, e la sovrintendenza provinciale delle scuole spettava ad un Ispettore Supremo Diocesano.

I maestri, nella maggioranza dei casi, soprattutto nelle campagne, appartenevano al clero locale.

Spesso il maestro aveva come collaboratore un assistente. Questi doveva essere ben istruito nella religione, edificante nella chiesa, irreprensibile nei costumi, ed offrire nella sua condotta l’esempio della moralità, e della virtù.

L’anno scolastico iniziava con una santa messa e col Veni Sancte Spirtus.

Era prescritto, sotto responsabilità dei maestri, che le lezioni cominciassero e terminassero sempre con la recita ad alta voce delle orazioni che erano abituali nelle scuole.

Nessuno scolaro poteva essere promosso senza aver dato prove di essere abbastanza istruito in tutte le materie che gli erano state insegnate, e specialmente negli argomenti più importanti della Religione.

L’esame finale cominciava col catechista che interrogava sulla storia sacra e sul Vangelo.

Se il maestro non era sacerdote, era necessaria una dichiarazione legale del catechista, che garantiva l’insegnamento religioso, senza il quale non poteva essere rilasciata l’attestazione dell’esame relativo. 29

Nel giudizio finale la Religione era determinante. Ad esempio nella classe I, sezione inferiore : un solo mediocre nella Religione, ovvero nella Lettura toglieva il passaggio di classe. Due soli mediocri nelle materie di minor importanza, non impedivano la promozione se lo scolaro aveva molto bene od in Religione od in Lettura.

Per creare emulazione negli scolari, venivano distribuiti premi ai più meritevoli delle scuole elementari . Si trattava di libri di religione o di morale. Naturalmente approvati dalle Autorità.

La vita di un bambino cattolico era scandita dai suoi doveri religiosi. Nei giorni di domenica e festivi la messa era obbligatoria; bensì se ne potevano esentare temporaneamente, dietro richiesta dei genitori, alcuni singoli scolari ove si verificassero importanti motivi. 30

Al pomeriggio di domenica, dopo i santi vesperi, i fanciulli erano chiamati a frequentare il catechismo. Durante le ore fissate per l’istruzione catechistica nelle parrocchie, venivano chiusi tutti gli esercizi pubblici e sospeso qualsiasi spettacolo e divertimento popolare ed ogni luogo di ozioso intrattenimento.

La volontà dell’Imperatore era così interpretata dalle circolari governative: Tutti i fanciulli che sono trascurati dalle loro famiglie devono essere orientati verso la Chiesa fornendo alle ecclesiastiche Autorità tutta l’assistenza e la cooperazione possibile affinché vengano riuniti nelle chiese.

La gioventù viveva in un mondo disciplinato, chiuso, nel quale le idee esterne potevano entrare solo dopo aver passato il vaglio delle Autorità Superiori. Era difficile venire a contatto con idee diverse da quelle che si respiravano nel proprio ambiente. Per frequentare una scuola all’estero i sudditi di S.M. avevano bisogno di una dispensa sovrana.31

 

IX

L’ordine, come difesa dello stato, della religione

e della morale


Il primo nemico della pace e della tranquillità era il disordine politico. La sua manifestazione più clamorosa era il tumulto. Per prevenire il tumulto non erano tollerate tutte le dimostrazioni popolari con mire antipolitiche,non erano permesse le feste straordinarie,né le insolite adunanze popolari. 32

Quali sentimenti, quali passioni fomentavano il tumulto? Il dispregio delle istituzioni, l’eccitamento, l’ostilità e la lotta.

Formare partiti reciprocamente ostili era un delitto punibile con l’arresto da tre a sei mesi.

Nei villaggi di campagna anche un’offesa veniva considerata un tentativo di sovvertire l’ordine pubblico.

“Bortolan Anna il 12 aprile 1848 sopra il Mercato venne offesa nel proprio onore da Callegher Francesco detto Tasan coi nomi di porca,vacca etc. più e più volte proferiti”.

L’Autorità politica ritenne assolutamente doveroso nelle stringenti attuali circostanze di reprimere tali fatti di licenza che vengono appositamente commessi dai malintenzionati per sovvertire l’ordine pubblico e promuovere confusione e disordine”. 33

Il disordine morale si manifestava attraverso il malcostume, considerato il semenzaio dei delitti. Le cause del malcostume erano l’ozio, il gioco, la crapula. I luoghi che lo favorivano erano:i ridotti, le osterie, i lupanari, i postriboli, e gli incettatori di furti.

Il tempo più propizio al malcostume era la notte. Creata da Dio per offrire agli uomini e agli animali il giusto riposo,la notte era usata dai malintenzionati per commettere ogni sorta di azioni riprovevoli e di delitti.

Di notte le stesse attività lavorative erano limitate, essendo scarsa e costosa l’illuminazione. E poi spostarsi era irto di pericoli. A chi viaggiava era consigliato interrompere il viaggio dopo il calar del sole.

Da settembre a febbraio gli alberghi restavano aperti fino alle nove di sera, negli altri mesi, fino alle dieci.

Il buio era un grande avversario della moralità. Dopo il suono dell’Ave Maria le chiese venivano chiuse. Le Autorità non vedevano di buon occhio neppure le prediche o le messe notturne che favorivano libertini amoreggiamenti.

I giovani che vagabondavano di notte per il paese, e disturbavano la quiete con i loro schiamazzi, erano soggetti da precettare.

L’altro grande nemico della moralità era la promiscuità. La famiglia, la scuola, la Chiesa, il Governo erano tutti alleati nella santa crociata per tenere ben separati i due sessi.

Le circolari governative raccomandavano ai fanciulli: ”Se dovete passare per la campagna, accompagnatevi fanciulli con fanciulli e ragazze con ragazze”.

Quando vi è permesso di giocare, giuocate segretati, fanciulli con fanciulli, ragazze con ragazze”.

Nelle scuole non c’erano scolaresche miste e se non c’erano aule a sufficienza dovevano essere usate dai maschi e dalle femmine in orari diversi.

Ai padroni veniva vivamente raccomandato di controllare la separazione dei domestici maschi dalle femmine. Per tutti, bambini e servi, era vivamente raccomandato lo studio della dottrina cristiana.

Laddove maschi e femmine si potevano incontrare, al di fuori dell’ambiente famigliare, era opportuno esercitare un severo controllo.

Soprattutto nel divertimento la promiscuità era vista con molto sospetto.

Le feste da ballo entravano nella sfera dei divertimenti che servivano all’onesta ricreazione della popolazione. Ma siccome si svolgevano in un’atmosfera di necessaria e pericolosa promiscuità, esigevano la sorveglianza della polizia.

Le feste da ballo si distinguevano in pubbliche e private. Le prime erano a pagamento e aperte a tutti; alle seconde potevano partecipare solo le persone invitate.

Il Governo stabiliva quando erano proibite le musiche per ballare ed i balli tanto pubblici che privati: durante tutto l’Avvento, e nei giorni seguenti fino alla festività dell’Epifania inclusa, durante tutta la Quaresima fino alla prima domenica dopo Pasqua, ed inoltre in tutti i giorni di magro prescritti dalla Chiesa,e nei giorni di Venerdì e Sabato”. 34

Erano inoltre proibiti i balli, i teatri nelle quattro Tempora, nelle vigilie delle Feste grandi dell’anno, nella domenica di Pentecoste, nella festa del Corpus Domini, e nelle feste dell’Annunciazione e della Natività della Beata Vergine.

In particolare durante la quaresima le feste da ballo, sia pubbliche che private, erano proibite “dovendo quei giorni essere dedicati alla santificazione delle anime, e non al bagordo, ed al sollazzo, essendo questa espressa volontà di Sua Maestà”. 35

Il Governo stabiliva l’orario per ballare.

Sia le feste da ballo pubbliche che quelle private potevano cominciare un’ora dopo la fine delle sacre funzioni vespertine (il ballo non doveva essere una scusa per non andare in chiesa!) e non potevano protrarsi oltre la mezzanotte nelle città provinciali e nelle residenza del Governo, e non oltre le dieci nelle altre.

I Balli in maschera potevano essere organizzati solo nella città di Vienna e nelle città capoluogo di provincia.

Sui luoghi dove si potevano organizzare feste da ballo a pagamento c’erano regole molto dettagliate e restrittive.

Era proibito ballare nei locali pubblici. e durante la festa era vietato qualsiasi consumo di cibi, di vini e di liquori spiritosi.

Le sale destinate al ballo dovevano essere al piano terreno ed avere un solo ingresso, sempre aperto. Non dovevano avere nessuna porta che mettesse in comunicazione con altre stanze interne. E dovevano essere ben illuminate.

Abbiamo già notato che nei villaggi di campagna l’osteria era l’unico luogo laico, non direttamente controllato dalle Autorità. Riscaldato dal vino il contadino o l’artigiano si lasciavano andare a bestemmie, insulti, risse.

Chi poteva garantire che il bettoliere fosse fidato e affidabile nel far rispettare l’orario, i regolamenti sul consumo dei cibi grassi, sulla chiusura durante la santa messa e i vesperi festivi? Come sempre: il parroco. Infatti per ottenere la licenza ci voleva il suo benestare.

Il periodo più insidioso per i bagordi ed i disordini era ovviamente il carnevale. Le maschere inoltre rappresentavano una ghiotta occasione per mancare di rispetto alle istituzioni. I regolamenti erano molto puntigliosi. Le maschere non potevano radunarsi in più di dieci: non dovevano essere clamorose, né presentare emblemi offendenti la Religione, la decenza, le Nazioni, alcun Corpo Pubblico, qualsiasi Istituto, né dovevano permettersi alcun discorso lesivo e deridente gl’indicati oggetti”.

L’altro luogo denso di pericoli era il teatro.

Le Autorità erano consapevoli che il teatro può educare o corrompere; infondere nobili e virtuose tendenze, o spargere nei cuori i germi del vizio e quelli della ribellione.

Le rappresentazioni teatrali erano sotto la ispezione e vigilanza dell’autorità politica locale, che assisteva ad ogni manifestazione in luogo distinto.

In caso di tumulti o disordini, essa poteva sospendere o far cessare la rappresentazione, e far sgomberare il teatro; e se il disordine procedeva dava colpa dell’impresario che era obbligato a restituire il prezzo di entrata.

Il pericolo delle rappresentazioni teatrali era aggravato dal fatto che sono maneggiate da soggetti che avidissimi come sono d’applauso cercano adattarsi all’umore ed al genio della moltitudine senza scrupolarizzare sempre sui mezzi .

Il rispetto alla religione esigeva la maggiore precauzione nell’ammettere le rappresentanze sacre. Venivano proibite quelle nelle quali contro ogni decenza interveniva un personaggio ridicolo, o che per la viltà dello stile e delle idee non corrispondevano alla sublimità del soggetto sacro .

Erano pure escluse quelle in cui con marcata malignità si mettevano in ridicolo persone viventi e conosciute nel paese, in cui si faceva la rappresentazione. Quelle troppo feroci e sanguinarie. Quelle in cui erano presi di mira il trono, la dignità reale, ed i diritti del sovrano.

Per questo motivo non veniva ammessa nessuna opera teatrale nella quali non ci fossero scene di un re buono e giusto, che controbilanciasse la cattiva impressione di un re malvagio.

A volte si poteva accordare il permesso di stampare opere per la celebrità o poetica loro bellezza, ma che la prudenza non permetteva di rappresentare sul teatro.

Era proibito il nominare sulle scene l’Augusto Sovrano o qualcuno dell’Imperiale Famiglia, eccetto ove si trattasse di una rappresentazione straordinaria in loro onore e coll’ordine ed assenso diretto del Governo. L’uniforme di S.M. doveva essere rispettata anche sul teatro, e quindi non si ammettevano personaggi rappresentanti militari austriaci se non in pezzi, che servissero a far maggiormente risaltare le loro gloria

Lo stesso doveva intendersi degli abiti sacerdotali della religione dominante.

Restavano pure proibiti i pezzi, in cui fossero indecentemente trattati li Governi, e le persone dei viventi sovrani alleati o neutrali .

Siccome l’auditorio era composto di persone di ogni ceto, bastava un piccolo numero di maligni per far nascere uno schiamazzo nella moltitudine sopra un passo equivoco e per farvi delle clamorose allusioni contrarie al Governo ed alle provvidenze che da quelle emanano.

Erano quindi attentamente spiati e cancellati dalla polizia quei passi, che potevano far nascere simili inconvenienti.

Il grande nemico che il Governo, la Chiesa, la Polizia e tutte le Pubbliche Autorità combattevano era l’oscenità.

Purtroppo l’esperienza insegnava che venivano rappresentate sulla scena delle situazioni tanto oscene per sé, benché dalla bocca dei personaggi non uscissero parole riprovevoli. La scena riusciva indecentissima nel momento della rappresentazione a causa dei gesti e dei lazzi compiuti dagli attori comici.

Anche nei balli la polizia non era in grado di esercitare preventivamente la sua sorveglianza, perché i programmi erano generalmente oscuri e incompleti. E anche nei casi in cui erano chiari e dettagliatissimi, non era possibile indovinare la forza e la libertà che i ballerini avrebbero adoperato nei gesti.

Era quindi necessario che un commissario di polizia assistesse alla prova d’ogni pezzo nuovo, e dopo ogni rappresentazione, per censurare ogni dettaglio che nell’esecuzione si rivelasse equivoco. Era un’incombenza della polizia sorvegliare sugli attori e i ballerini anche sui loro gesti ed sull’indecenza dei loro vestiti.

I manoscritti ed i testi stampati di pezzi teatrali, approvati con un dato nome, ai capocomici non era lecito cambiarli senza preventivo assenso della polizia.

Il punctum dolens erano le commedie a soggetto. La loro circolazione era ormai limitata alle marionette ed ai teatri dei burattini. Ma il Governo avrebbe voluto abolirle. La grande preoccupazione nasceva dal fatto che non solo la polizia non sa quello che verrà detto, ma non lo sa nemmeno l’attore.

Le Autorità non vedevano di buon occhio le rappresentazioni in cui erano coinvolti attori minorenni.

Recitare era un pericolo per la loro educazione religiosa e morale.

Nei collegi e nelle Case di educazione erano tuttavia permesse le recite nella quali agiscono soltanto gli alunni del collegio e non vi intervengono che persone invitate dal capo dell’istituto d’accordo col sorvegliante governativo. Restava inteso che nella scelta della rappresentazione, da farsi sempre sotto la dipendenza dello stesso sorvegliante governativo, si doveva avere il più scrupoloso riguardo alla moralità del soggetto, alla castigatezza dell’esposizione, ed all’età degli alunni che vi prendono parte.36

 

X

La metafora degli esposti


Il controllo delle nascite non era una pratica diffusa, in compenso i genitori che non desideravano o non erano in grado di mantenere i figli, li abbandonavano sulle porte delle chiese o li affidavano alla ruota37.

In tutto l’Impero (esclusa Ungheria e Transilvania) le Case per esposti erano 33, una in ognuno dei maggiori Domini; la Moravia ne aveva 2, Dalmazia 4, Lombardia 12, il Veneto 7.

Nel 1849 il numero degli esposti tenuti in casa fu 28.000, di cui 8.669 in Vienna, 7.172 in Lombardia, 2.562 in Veneto.

Altissima era la percentuale della mortalità.

La mortalità complessiva dei tenuti in casa fu di 3.430, dei quali 834 appartenevano a Vienna, 967 a Lombardia, 65 al Veneto.

Degli esposti dati fuori ad allevare, tutto l’Impero ne contava 81.466, di cui 22.227 Vienna, 22,899 Lombardia, 10.642 Veneto. La mortalità complessiva dei dati fuori fu di 11.377, dei quali 5.321 a Vienna, 2.143 a Lombardia, 486 alla Venezia.

I regolamenti che disciplinavano la vita dei bambini esposti appaiono emblematici della cultura e della ideologia asburgica.

Il bambino abbandonato dai genitori (più spesso da una madre nubile) veniva affidato in pratica allo Stato. E lo Stato aveva la possibilità di forgiarlo a sua immagine e somiglianza in modo di creare il futuro suddito: sano, cattolico, ubbidiente e lavoratore.

Un proverbio veneto riassumeva le qualità di un fidanzato ideale in questo modo: ch’el sie san, ch’el apie un pan, ch’el sie cristian.(che sia sano, che abbia un pane, cioè un lavoro, che sia cristiano).

Erano gl ideali delle circolari governative a proposito degli esposti.

Il futuro. L’avvenire di un esposto era già scritto al momento del suo ingresso nella Casa.

Il fanciullo uscirà dall’Ospizio per essere collocato altrove o come artigiano o come servitore, o per apprendere qualche arte o mestiere.

La vigilanza. Gli esposti dal momento in cui escono dagli Ospizi, fino a che giungono all’età di anni 21 sono sotto la speciale vigilanza della Polizia.

La religione. La religione degli esposti è la cattolica apostolica romana.

Le balie. Le balie, munite di regolare fede del parroco, vidimata dalla Deputazione, vengono dalla campagna.

L’ispettrice. L’ispettrice deve, col mezzo anche della sua assistente, che sarà la custode dei figli a pane, vigilare onde il contegno delle balie nelle sale sia decente e morigerato; che non tengano discorsi alle finestre con estranei; che non cantino, schiamazzino, gridino importunemente; e che adempiano in fine i doveri di religione.

L’allattamento. L’ispettrice nella distribuzione dei bambini al petto delle balie agirà con tutta imparzialità, lasciando ad ogni nutrice il fanciullo ad essa affidato, sino a che egli deve sortire per la campagna.

Sarà sua cura costante di procurare, col maggior sentimento di umanità e di tenerezza materna, che i bambini siano tenuti e governati con amore e sollecitudine, nonché di denunziar tosto alla Direzione se qualche balia negasse ad alcuno di essi il necessario nutrimento; come pure è suo dovere d’invigilare senza intermissione perché i letti e tutto ciò che li compongono, la biancheria ed il vestito dei bambini siano netti, le fascie che li avvolgono non troppo assettate, e i pannolini non troppo avviluppati, facendone anche sfasciare alcuni, onde accertarsi, sentendoli piangere, della mondezza del loro corpo.

Resta del pari proibito l’usar dolci o narcotici onde procurare la quiete ed il sonno ai bambini senza l’espresso consiglio del medico o del chirurgo, e nella forma diversa da quella da essi prescritta; così pure il lasciare i bambini di troppo giacenti a letto, il portarli con la testa penzolone, o l’esporli nella fredda stagione al pericolo di contrarre costipazioni, recandoli fuori della stanza del baliatico in giro per l’Istituto.

L’affidamento. Non essendo l’Istituto destinato a trattenere presso di sé i bambini, ma bensì a convenientemente collocarli presso nutrici di campagna, sarà dovere della ispettrice di render noto al direttore il numero degli esistenti nel baliatico, ond’egli possa ordinare il licenziamento di quelli sani e vaccinati che stimerà opportuno, dietro la riferita del chirurgo della Casa.

Le figlie maggiori. Tosto che un’esposta giunge al compimento dell’anno settimo di età ella esce dal riparto dei figli così detti da pane, per entrare in quello delle figlie maggiori.

Questo riparto viene presieduto da una priora.

La priora. La priora non potrà mai allontanarsi dall’Istituto senza il permesso del direttore; ottenuto il quale, si allontanerà in compagnia di una o di due fra le più diligenti figlie del luogo alternativamente scegliendo ora l’una ed ora l’altra, sentito prima il direttore: né potrà rimanere fuori dell’Istituto dopo il tramonto del sole; come pure non dovrà lasciar sole le dette figlie in qualche officina o famiglia, per qualunque siasi motivo, essendo obbligata a tenerle sempre appresso di sé ben custodite.

Vita quotidiana. Al primo suono del campanello alla mattina la capo-sala dovrà alzarsi, e con essa tutte le altre ricoverate. Vestite e racconciate nei capelli, dovranno tutte togliere dal proprio letto le coperte e le lenzuola, alzare il materasso, ed aprire le finestre, perché tanto il locale che i letti abbiano la necessaria ventilazione. Ciò seguito, sortiranno dal dormitorio per ben mondarsi le mani e la faccia, e passare in seguito, sempre in silenzio, alla recita delle preci ed ascoltare la messa, terminata la quale rientreranno nel dormitorio per rassettare i letti.

I lavori. La priora dirigerà e sorveglierà i lavori nei quali verranno addestrate le figlie della casa, e saranno i seguenti: filatura di canapa, aggucchieria, tessitura, sartoria, cucire, stirare ed inamidare la biancheria. Questi lavori si eseguiranno in altrettante scuole presiedute da una maestra che sarà figlia della Casa, e dipendente della priora.

Alla priora viene caldamente raccomandato di bene addestrare le figlie nei detti lavori, ed in particolare nel cucire e sartorare: e quest’ultimo non tanto per cucire e tagliare abiti nuovi, quanto per rappezzarli con tutta diligenza ed economia benché vecchi: istruzioni che potranno tornare molto utili alle dette figlie, sortite che saranno dall’Istituto.

Compenso. La priora verserà di mese in mese regolarmente nella cassa dell’ Istituto il prodotto dei lavori; ed ogni semestre il contabile, sulla base del registro della priora, istituirà la divisione, dopo averne però detratte le spese sostenute per l’acquisto del refe, degli aghi, delle cordelle di altri oggetti occorrenti al lavoro; il rimanente verrà ripartito fra l’Istituto, le allieve e le maestre nella seguente maniera: A favore dell’Istituto, ogni 100 parti, n. 40. Alle figlie che si sono prestate al lavoro n. 30 . Fra quest’ultime la divisione viene determinata così: che doppio sia il profitto della maestra in relazione a ciascuna sotto-maestra dipendente dalla stessa.

Legge di uniformità: il vestito. Dovendo essere invariabili ed uniformi la forma e la qualità del vestito per tutte le ricoverate, sarà obbligo della priora d’invigilare affinché né capricciose attillature, né estranei abbigliamenti vengano dalle stesse introdotti, essendo assolutamente proibito ogni distinzione tanto nel vestito, quanto nell’acconciatura dei capelli. Alle sole maestre, sarà permesso una distinzione; limitata però al solo fazzoletto di spalle, che non potrà anche questo non essere uniforme fra tutte le stesse, né indossato senza l’espressa permissione della priora.

Tanto le maestre che le sotto-maestre, le quali non sono che figlie adulte della Casa, devono sottostare alla legge d’uniformità come tutte le altre.

Istruzione delle esposte. Ogni giorno meno i festivi, in un’ora determinata concorreranno le figlie alla scuola elementare divise per camerate, parte nella mattina, altre nel dopo pranzo. La priora dovrà osservare attentamente che le maestre, le quali sono da essa dipendenti, eseguiscano a puntino gli obblighi ad esse devoluti, visitando non solo assiduamente le scuole e i luoghi di ricreazione, ma ben anco i dormitori, singolarmente nell’ora che le figlie si alzano dal letto, perché esse debbano praticare nel vestirsi la necessaria decenza e sollecitudine, nonché il resto di quanto viene prescritto dal disciplinare.

Punizioni. La priora per difetti non gravi richiamerà al dovere le ricoverate la prima volta amorevolmente; nel caso di recidiva, con qualche mortificazione maggiore, vale a dire col trattenere ad esse la colazione e la cena, che saranno dispensate alle buone; e nei casi più gravi con più rigore, cioè chiudendole nella camera di correzione. In quest’ultimo caso però ne sarà avvertito il direttore, al quale solo spetta il determinare la durata di una tal pena, ed anche l’aggravarla col digiuno.

Visite. Ogniqualvolta si rendesse necessario nell’istituto l’intervento del cappellano per la spirituale assistenza di alcuna fra le ricoverate giacenti a letto per malattia, la priora è obbligata d’invitarlo col suono del campanello a ciò destinato, di accoglierlo alla porta d’ingresso dell’Istituto, di accompagnarlo alla camera della pazient , e poscia ricondurlo alla porta di sortita, chiudendola a chiave, che dovrà sempre da lei essere custodita. Così pure sarà obbligata di fare ogni comparsa nell’Istituto sì del medico che del chirurgo i quali nelle loro visite alle ammalate dovranno essere sempre scortati da essa fino alla loro partenza.

In ogni caso che la priora non potesse per plausibile motivo prestar l’opera sua nella esecuzione di quanto superiormente le si prescrive, dovrà sempre farsi rappresentare dalla più savia ed attempata maestra.

La chiave. La priora riceverà ogni sera dalla portinaia dell’Istituto la chiave della porta d’ingresso, dovrà custodirla, riconsegnandola alla stessa nella mattina seguente. 38

 

XI

Il modello delle circolari e la realtà della periferia


Se in Kafka il mondo burocratico diventerà l’emblema dell’incomunicabilità tra uomo e uomo e